Covid19 – Risposte a domande e dubbi frequenti

Domande frequenti

  1. Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno tra i seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) e senza un’altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica e storia di viaggi o residenza in un Paese/area in cui è segnalata trasmissione locale durante i 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi; oppure
  2. Una persona con una qualsiasi infezione respiratoria acuta e che è stata a stretto contatto con un caso probabile o confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi; oppure
  3. Una persona con infezione respiratoria acuta grave (febbre e almeno un segno/sintomo di malattia respiratoria – es. tosse, difficoltà respiratoria) e che richieda il ricovero ospedaliero e senza un’altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica. (Circolare 7922 del Ministero della Salute del 9 marzo 2020)

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus. (Circolare 7922 del Ministero della Salute del 9 marzo 2020)

Un caso con una conferma di laboratorio per infezione da SARS-CoV-2, effettuata presso il laboratorio di riferimento nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) o da laboratori Regionali di Riferimento, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici. (Circolare 7922 del Ministero della Salute del 9 marzo 2020)

Secondo il Ministero della Salute, il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

  • una persona che vive nella stessa casa di un caso Covid-19;
  • una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso Covid-19 (come, ad esempio, una stretta di mano);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso Covid-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso Covid-19, a distanza minore di 2 metri e per almeno 15 minuti;
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio un’aula, una sala riunioni o la sala d’attesa di un ospedale) con un caso Covid-19 in assenza di Dispositivi di protezione individuali idonei;
  • un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso Covid-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso Covid-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
  • una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso Covid-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Sono considerati contatto stretto quei casi di contatto, secondo le modalità sopra descritte, avvenuti almeno nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi o nelle 48 ore precedenti la data di esecuzione del tampone risultato positivo, se il soggetto è asintomatico.
Nel caso si rientri in una delle situazioni che definiscono il contatto stretto, e non si presentano sintomi, bisognerà osservare un periodo di quarantena con sorveglianza attiva:

  • di 10 giorni, ed effettuare un test antigenico o molecolare il decimo giorno dall’ultima esposizione al caso, oppure
  • di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso.

La nuova Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 aggiorna le indicazioni riguardo la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena:

  • L’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione.
  • La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.
  • ASINTOMATICI: Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test). (www.salute.gov.it)
  • SINTOMATICI: Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test). (www.salute.gov.it)
  • A LUNGO TERMINE: Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia 4 che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato). (www.salute.gov.it)

Tutti gli operatori sanitari afferenti ai servizi residenziali vengono sottoposti periodicamente allo screening molecolare per la ricerca del SARS-CoV-2, in caso emerga una positività al covid-19 il laboratorio analisi provvede immediatamente a contattare l’ASUR la quale prenderà in carico la gestione del caso.
La persona risultata positiva verrà contattata direttamente dal laboratorio o dal Medico Competente, e dall’ASUR che eseguirà l’indagine epidemiologica andando ad individuare i contatti stretti.
La persona risultata positiva dovrà avvertire il proprio medico di medicina generale e rispettare i giorni di isolamento imposti dall’ASUR e quanto indicato alla domanda n. 7.

I lavoratori che risultano positivi a seguito di tampone effettuato privatamente (a causa della comparsa di sintomi; perché risultato contatto stretto; …) ne daranno immediata comunicazione alla cooperativa tramite il coordinatore del servizio il quale individua i contatti stretti e li comunica all’ASUR e all’Ente Committente.
Il lavoratore da questo momento rientrerà nella sorveglianza sanitaria prevista dall’ASUR e ne dovrà rispettare i giorni di isolamento imposti e quanto indicato alla domanda n. 7.

No, non è consentito per motivi di privacy. Solamente l’ASUR può avvisare e prendere contatti con i familiari degli ospiti risultati contatti stretti.

Nel caso si presentino sintomi in ospiti residenti in struttura (COSER, Comunità, RP, Case di Riposo, RSA, …) questi dovranno essere immediatamente posti in isolamento, come da procedura indicata nel progetto rimodulato di struttura;
il coordinatore contatta immediatamente il dipartimento di prevenzione o l’USCA per la richiesta di effettuazione di tampone per la ricerca del SARS-CoV-2.
Nell’attesa del referto del tampone, gli operatori che prestano assistenza all’ospite sintomatico dovranno adottare le procedure previste per il contenimento della diffusione del virus.
Sanificazione straordinaria dei luoghi di passaggio dell’utente.
Se il tampone risulta negativo l’ospite verrà reintegrato nella comunità della residenza, in caso di tampone positivo si rimanda alla domanda n. 8

Adottare i protocolli anti covid-19, mettere in isolamento l’utente in attesa del trasferimento che questo venga trasferito.
Avvisare il medico di medicina generale personale dell’utente.

Adottare i protocolli anti covid-19, mettere in isolamento l’utente e avvisare il proprio medico di medicina generale. L’ospite non necessita di trasferimento in struttura ospedaliera a meno che non insorgano sintomi che peggiorino il quadro clinico.

No, sottoporsi allo screening periodico, oltre ad essere previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 8 giugno 2020, n. 685 della Regione Marche, rappresenta anche un obbligo morale nei confronti delle persone fragili che assistiamo, per metterle al riparo dal pericolo di infettarsi.
Il lavoratore che non si sottoporrà allo screening periodico, non potrà rimanere in servizio, fino all’effettuazione del tampone.
Ne consegue che l’assenza allo screening programmato, senza giustificazione, sarà considerata assenza ingiustificata.

La presenza nella struttura di un caso covid-19 positivo, necessita l’attivazione di un monitoraggio da avviare insieme al Dipartimento di Prevenzione per identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.
Nel caso un genitore/familiare comunica la positività di un bambino frequentante il nido, il coordinatore del nido informa il Responsabile del servizio il quale provvede, nel rispetto della privacy, a darne immediata comunicazione al Comune o Ente Committente che prenderà a sua volta i contatti con l’ASUR.
Nel caso di operatore positivo, il coordinatore del nido informa il Responsabile del servizio e il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, il quale provvede a darne immediata comunicazione, nel rispetto della privacy, al Comune e all’ASUR.
L’ASUR provvederà alla predisposizione dei protocolli che dovranno essere rispettati dai contatti stretti.
I locali frequentati dal bambino o dall’operatore risultati positivi e i locali comuni vanno sanificati, va implementato il ricambio dell’aria aprendo porte e finestre.

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