GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE ESTERNA
La segnalazione esterna è di competenza dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione c.d. ANAC.
Al riguardo si fa esplicito rinvio alla parte seconda rubricata “IL RUOLO DI ANAC NELLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI” delle linee guida ANAC del 1/06/2023 e relativi allegati 1, 2 e 3 che potrà essere reperita direttamente sul sito di tale autorità.
PRESUPPOSTI PER RICORRERE AD UNA SEGNALAZIONE ESTERNA
· QUANDO il canale interno pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal decreto con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati;
· QUANDO la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell’ufficio designati;
· QUANDO la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna:
– alla stessa non sarebbe dato efficace seguito;
– o questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
· QUANDO la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
PROCEDURE DI SEGNALAZIONE ESTERNA
a) Tramite posta ordinaria all’indirizzo ANAC
b) Tramite portale dedicato sul sito istituzionale al link: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing
c) Contattando il numero telefonico: con operatore ANAC
d) incontro diretto – previa presentazione dell’informativa del trattamento dei dati personali e delle informazioni necessarie per reperire il testo completo di tale informativa – tramite un operatore che inserisce la segnalazione nella piattaforma informatica, analogamente a quanto previsto per la segnalazione orale di cui al punto sub c) che precede.
Per quanto qui non richiamato si fa esplicito rinvio alla parte seconda rubricata “IL RUOLO DI ANAC NELLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI” delle linee guida ANAC del 1/06/2023 e relativi allegati 1, 2 e 3 che potrà essere reperita direttamente sul sito di tale autorità.
DIVULGAZIONI PUBBLICHE
Presupposti per le divulgazioni pubbliche
La divulgazione pubblica delle violazioni deve avvenire nel rispetto delle condizioni poste dal legislatore affinché poi il soggetto che la effettua possa beneficiare delle tutele riconosciute dal decreto.
Pertanto, la protezione sarà riconosciuta se al momento della divulgazione ricorra una delle seguenti condizioni:
Ø ad una segnalazione interna, a cui l’amministrazione/ente non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione nei termini previsti (tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione), ha fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
Ø la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna all’ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
Ø la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
Ø la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto ritiene che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.
Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il whistleblower.
Laddove, invece, divulghi violazioni utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un nickname, che comunque non ne consente l’identificazione, ANAC tratterà la divulgazione alla stregua di una segnalazione anonima e avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, in caso di disvelamento successivo dell’identità dello stesso, le tutele previste se ha comunicato ritorsioni.
DENUNCIA ALL’AUTORITÀ GIURISDIZIONALE
Il decreto, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di valutare di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall’obbligo – in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p – di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.
Laddove il dipendente pubblico o l’incaricato di pubblico servizio denunci un reato all’Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal decreto per le ritorsioni subite.
CONVENZIONI ANAC
Si informa che l’ANAC ha stipulato convenzioni con enti del Terzo settore inseriti sul sito ANAC affinché questi ultimi forniscano misure di sostegno al segnalante prestando assistenza e consulenza a titolo gratuito:
– sulle modalità di segnalazione;
– sulla protezione dalle ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea;
– sui diritti della persona coinvolta;
– sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.
TIPI DI TUTELA PREVISTI PER IL SEGNALANTE
· la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione. L’identità del segnalante non può essere rivelata senza consenso espresso dello stesso, tuttavia:
– nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 c.p.p. “fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari“;
– nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
– nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.
· la tutela da eventuali misure ritorsive adottate dall’azienda in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all’autorità giudiziaria o contabile effettuata e le condizioni per la sua applicazione.
Affinché il soggetto possa beneficiare di protezione è necessario uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione e la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito, direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante, denunciate o che effettua la divulgazione pubblica.
Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata. I successivi accertamenti
· le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni – si ha riguardo le seguenti categorie di informazioni:
– Rivelazione e utilizzazione del segreto d’ufficio (art. 326 c.p.);
– Rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
– Rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
– Violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.). [trattasi evidentemente di segreti diversi da quelli di cui all’art. 1 co. 3 del D.Lgs. 24/2023 e qui richiamati cfr INFORMAZIONI CHE NON POSSONO FORMARE OGGETTO DI SEGNALAZIONE]
– relative alla tutela del diritto di autore o alla protezione dei dati personali;
– offensive della reputazione della persona coinvolta o denunciata.
! ATTENZIONE !
IN TALI CASI LA RESPONSABILITÀ PENALE CIVILE ED AMMINISTRATIVA DEL SEGNALANTE È ESCLUSA SOLO SE RICORRONO CONTESTUALMENTE LE SEGUENTI DUE CONDIZIONI:
1) al momento della rivelazione o diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per svelare la violazione. La persona, quindi, deve ragionevolmente ritenere, e non in base a semplici illazioni, che quelle informazioni debbano svelarsi perché indispensabili per far emergere la violazione, ad esclusione di quelle superflue, e non per ulteriori e diverse ragioni (ad esempio, gossip, fini vendicativi, opportunistici o scandalistici) – L’ACCESSO ALLE INFORMAZIONI DEVE AVVENIRE IN MODO LECITO
[art. 20 co 3 D.Lgs. 24/2023 “salvo che il fatto costituisca reato . . .]
2) la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 24/2023 per beneficiare delle tutele (fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero tra le violazioni segnalabili ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023; segnalazioni, interne ed esterne, divulgazioni pubbliche effettuate nel rispetto delle modalità e delle condizioni dettate nel Capo II del D.Lgs. 24/2023 e, quindi, secondo i canali di segnalazione, le forme di segnalazione ed i presupposti di segnalazione ivi fissati e qui richiamati.
NON È IN OGNI CASO ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ PENALE CIVILE ED AMMINISTRATIVA DEL SEGNALANTE PER I COMPORTAMENTI, GLI ATTI O LE OMISSIONI NON COLLEGATI E/O NON STRETTAMENTE NECESSARI A RILEVARE LA VIOLAZIONE LA SEGNALAZIONE, LA DENUNCIA ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA O CONTABILE O LA DIVULGAZIONE PUBBLICA.
Occorre una stretta connessione tra la segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica con quanto compiuto o omesso che dovrà essere sempre proporzionale alla segnalazione.
CONDIZIONI E REQUISITI PER USUFRUIRE DELLA TUTELA DALLE RITORSIONI
1) che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano veritiere che alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia. Occorre che le segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, vengano effettuate in base ad una convinzione ragionevole.
2) La segnalazione o la divulgazione pubblica inoltre devono essere effettuate secondo i canali di segnalazione, le forme di segnalazione ed i presupposti di segnalazione fissati nel Capo II del D.Lgs. 24/2023 e qui richiamati-
3) Deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante o denunciate, affinché questi siano considerati una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione.
In mancanza del rispetto di tali condizioni generali, la tutela non potrà essere garantita neanche ai soggetti diversi da quello che segnala, denuncia e effettua la divulgazione pubblica qualora, in ragione del ruolo assunto nell’ambito del processo di segnalazione/denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, subiscano indirettamente ritorsioni.
CONDIZIONI IN CUI LA TUTELA VIENE MENO
Fatte salve le specifiche limitazioni di responsabilità previste dal legislatore, la protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione – in analogia alla precedente disposizione di cui all’art. 54bis del d.lgs. n. 165/2001 – in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati connessi alla denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa (cc.dd. malicious reports).
Nei casi di accertamento delle citate responsabilità, al soggetto segnalante e denunciante va inoltre applicata una sanzione disciplinare.