Prevenzione della Corruzione

Whistleblowing

COOSS Marche gestisce le segnalazioni di condotte illecite da parte del lavoratore e/o degli altri soggetti che intrattengono rapporti economici con l’azienda (fornitori, consulenti etc) di cui ne sono venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro all’interno dell’Ente.

L’azienda, in applicazione del proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/01, ha previsto alcuni canali per consentire la comunicazione di tali segnalazioni prevedendo una casella istituzionale di posta elettronica (odv@cooss.marche.it), nonché modalità di invio di segnalazioni con posta ordinaria, garantendo la riservatezza del segnalante (c.d. whistleblower) salvo i casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l’anonimato non possa essere opposto (ad es. in caso di indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.).

Il segnalante è inoltre tutelato da ogni eventuale ritorsione di cui possa essere destinatario in virtù della segnalazione, salvo i casi di integrazione di ipotesi di diffamazione e/o calunnia mediante la segnalazione.

 

Aggiornamento al 15 luglio 2023

In questa pagina, ad integrazione delle misure già adottate dall’azienda nel proprio Modello 231 e relativo Codice Etico ai sensi e per gli effetti della Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” si riportano le misure adottate ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’unione e recante le disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” dandone informazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 lettera e) del D.Lgs. n.24/2023.

 

Dirigenti, membri degli organi di direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza aziendali, dipendenti, volontari, tirocinanti, consulenti, fornitori, soci e/o soci lavoratori.

Oltre questi anche il FACILITATORE cioè la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata. Pertanto la protezione deve essere garantita al facilitatore anche sotto il profilo della riservatezza.

Il facilitatore potrebbe essere un collega che riveste anche la qualifica di sindacalista se assiste il segnalante in suo nome e per suo conto, senza spendere la sigla sindacale.

Tutte le violazioni consistenti in comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

1)      illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano in quelli esplicitamente richiamati nel D.Lgs. 24/2023 e relativi allegati;

2)      condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni del Modello 231 adottato dall’azienda e che non rientrano in quelle esplicitamente richiamate nel D.Lgs. 24/2023 e relativi allegati;

3)      illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al D.Lgs. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato al decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici;   servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;  sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

4)      atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea e consistenti nelle condotte di frode e/o altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea;

5)      atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese:

–          le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato,

–          nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

6)      atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione come indicate nel D.Lgs. 24/2023 e qui richiamate al punto sub 3 che precede;

INFORMAZIONI CHE NON POSSONO FORMARE OGGETTO DI SEGNALAZIONE

·        le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

·        le irregolarità nella gestione o organizzazione dell’attività dell’azienda che vengono gestite per il tramite dei canali di segnalazione e comunicativi stabiliti nel Modello 231 e relativi protocolli nonché nel Codice Etico aziendali;

·        le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Sono quindi escluse dall’applicazione del D.Lgs. 24/2023 le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore;

·        le segnalazioni di violazioni già disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell’Unione europea e nelle disposizioni attuative dell’ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione ulteriori e diverse da quelle disciplinate dal D.Lgs. n. 24/2023 e relativi allegati.

Si fa riferimento ad altre discipline speciali che regolano il whistleblowing in specifici settori, come nel caso della disciplina del sistema bancario e creditizio;

·        le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;

·        informazioni classificate: apposte dalle singole amministrazioni pubbliche per circoscrivere la conoscenza delle informazioni al fine di proteggere per motivi di sicurezza le informazioni classificate dall’accesso non autorizzato;

·        segreto professionale forense: protezione della riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti («segreto professionale forense») prevista dal diritto dell’Unione e dal diritto nazionale.

·        segreto professionale medico: protezione della riservata delle comunicazioni tra prestatori di assistenza sanitaria e i loro pazienti, nonché della riservatezza delle cartelle cliniche («riservatezza medica») prevista dal diritto dell’Unione e dal diritto nazionale;

·        segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali: il principio della segretezza è volto a garantire la serenità del giudizio e al contempo anche l’impersonalità della decisione;

·        norme di procedura penale: a salvaguardia dell’obbligo della segretezza delle indagini ex art. 329 c.p.p “Obbligo del segreto”, c.d. Segreto Istruttorio;

·        autonomia e indipendenza della magistratura: autonomia e indipendenza sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, comprese le relative procedure, per tutto quanto attiene alla posizione giuridica degli appartenenti all’ordine giudiziario;

·        difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica;

·        esercizio dei diritti dei lavoratori: di consultazione dei propri rappresentanti o dei sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Infatti ai sensi e per gli effetti dell’ultimo capoverso del comma 4 dell’art. 1 del D.Lgs. 24/2023: “Resta altresì ferma l’applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione ditali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all’articolo 28 della legge 20 maggio1970, n. 300”.

Ø  Le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione

Ø  La descrizione del fatto

Ø  Le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati

Ø  L’allegazione delle fonti di prova quali:

–          documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché

–          l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Ø  Indicare chiaramente che si tratta di una segnalazione di whistleblowing diversamente la segnalazione potrebbe essere trattata come ordinaria senza le tutele previste per il whistleblowing.

 

SEGNALAZIONI ANONIME

Ove circostanziate sono equiparate a segnalazioni ordinarie e in tal caso considerate nei propri procedimenti di vigilanza di cui al Modello 231 e Codice Etico aziendali.

In ogni caso il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che abbia eventualmente comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.

CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

a)      Tramite posta ordinaria:

spedendo la segnalazione in busta chiusa all’indirizzo della sede legale aziendale sita in Ancona  alla via Saffi n. 4 senza indicazione esterna del mittente e con la sola dicitura: SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING, con all’interno due buste chiuse di cui una contente la segnalazione e l’altra le generalità del segnalante ed i propri recapiti al fine di permettere le successive comunicazioni previste per legge;

 

b)      Tramite posta elettronica all’indirizzo:

whistleblowing@cooss.marche.it utilizzando il canale di posta elettronica ordinario avendo cura di specificare nell’oggetto della e-mail SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING o in alternativa tramite piattaforma informatica con il programma informatico di crittografia adottato dall’azienda ed accessibile al seguente link: https://cooss.whistletech.online/ ove sarà possibile registrarsi in totale riservatezza e procedere all’invio di un messaggio di testo o orale e ricevere le prescritte comunicazioni previste per legge.

Trovi qui l’informativa: Informativa Whistleblower

 

c)       Tramite richiesta di incontro in presenza:

Viene redatto apposito verbale dell’incontro diretto previa presentazione dell’informativa del trattamento dei dati personali e delle informazioni necessarie per reperire il testo completo di tale informativa.

Nel verbale dovrà essere specificato che trattasi di “SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING”.

L’incontro potrà essere richiesto utilizzando uno dei canali di cui ai punti a), b) e c) che precedono.

ARCHIVIAZIONE

Di ogni tipologia di segnalazione si conserva la relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione stessa.

Qualsiasi sia la scelta fra le varie forme di segnalazione, sarà comunque garantita la riservatezza:

o della persona segnalante;

o del facilitatore;

o della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione;

o del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

 

GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

L’ufficio appositamente preposto avrà cura di:

1.       entro 7 giorni dalla data di ricezione della segnalazione comunicare al segnalante avviso di ricezione della segnalazione;

2.       dare tempestivo seguito alla segnalazione comunicando all’organismo competente la segnalazione. L’organismo competente avrà cura di mantenere le corrette interlocuzioni con il segnalante

3.       entro 3 mesi dalla data dell’avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di tale avviso: entro 3 mesi dalla scadenza del suddetto termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione, l’organismo competente fornirà riscontro alla segnalazione all’esito dell’istruttoria interna.

 

GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE ESTERNA

La segnalazione esterna è di competenza dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione c.d. ANAC.

Al riguardo si fa esplicito rinvio alla parte seconda rubricata “IL RUOLO DI ANAC NELLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI” delle linee guida ANAC del 1/06/2023 e relativi allegati 1, 2 e 3 che potrà essere reperita direttamente sul sito di tale autorità.

 

PRESUPPOSTI PER RICORRERE AD UNA SEGNALAZIONE ESTERNA

·         QUANDO il canale interno pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal decreto con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati;

·         QUANDO la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell’ufficio designati;

·         QUANDO la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna:

–          alla stessa non sarebbe dato efficace seguito;

–          o questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione;

·         QUANDO la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

 

PROCEDURE DI SEGNALAZIONE ESTERNA

a)      Tramite posta ordinaria all’indirizzo ANAC

b)      Tramite portale dedicato sul sito istituzionale al link: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing

c)       Contattando il numero telefonico: con operatore ANAC

d)      incontro diretto – previa presentazione dell’informativa del trattamento dei dati personali e delle informazioni necessarie per reperire il testo completo di tale informativa – tramite un operatore che inserisce la segnalazione nella piattaforma informatica, analogamente a quanto previsto per la segnalazione orale di cui al punto sub c) che precede.

 

Per quanto qui non richiamato si fa esplicito rinvio alla parte seconda rubricata “IL RUOLO DI ANAC NELLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI” delle linee guida ANAC del 1/06/2023 e relativi allegati 1, 2 e 3 che potrà essere reperita direttamente sul sito di tale autorità.

 

 

DIVULGAZIONI PUBBLICHE

Presupposti per le divulgazioni pubbliche

 

La divulgazione pubblica delle violazioni deve avvenire nel rispetto delle condizioni poste dal legislatore affinché poi il soggetto che la effettua possa beneficiare delle tutele riconosciute dal decreto.

Pertanto, la protezione sarà riconosciuta se al momento della divulgazione ricorra una delle seguenti condizioni:

 

Ø  ad una segnalazione interna, a cui l’amministrazione/ente non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione nei termini previsti (tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione), ha fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);

Ø  la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna all’ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);

Ø  la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

Ø  la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto ritiene che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

 

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il whistleblower.

Laddove, invece, divulghi violazioni utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un nickname, che comunque non ne consente l’identificazione, ANAC tratterà la divulgazione alla stregua di una segnalazione anonima e avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, in caso di disvelamento successivo dell’identità dello stesso, le tutele previste se ha comunicato ritorsioni.

 

DENUNCIA ALL’AUTORITÀ GIURISDIZIONALE

Il decreto, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di valutare di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall’obbligo – in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p – di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Laddove il dipendente pubblico o l’incaricato di pubblico servizio denunci un reato all’Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal decreto per le ritorsioni subite.

 

CONVENZIONI ANAC

Si informa che l’ANAC ha stipulato convenzioni con enti del Terzo settore inseriti sul sito ANAC affinché questi ultimi forniscano misure di sostegno al segnalante prestando assistenza e consulenza a titolo gratuito:

–          sulle modalità di segnalazione;

–          sulla protezione dalle ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea;

–          sui diritti della persona coinvolta;

–          sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

 

TIPI DI TUTELA PREVISTI PER IL SEGNALANTE

 

·         la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione. L’identità del segnalante non può essere rivelata senza consenso espresso dello stesso, tuttavia:

–          nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 c.p.p. “fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari“;

–          nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;

–          nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

·         la tutela da eventuali misure ritorsive adottate dall’azienda in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all’autorità giudiziaria o contabile effettuata e le condizioni per la sua applicazione.

Affinché il soggetto possa beneficiare di protezione è necessario uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione e la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito, direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante, denunciate o che effettua la divulgazione pubblica.

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata. I successivi accertamenti

·         le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni – si ha riguardo le seguenti categorie di informazioni:

–          Rivelazione e utilizzazione del segreto d’ufficio (art. 326 c.p.);

–          Rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);

–          Rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);

–          Violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.). [trattasi evidentemente di segreti diversi da quelli di cui all’art. 1 co. 3 del D.Lgs. 24/2023 e qui richiamati cfr INFORMAZIONI CHE NON POSSONO FORMARE OGGETTO DI SEGNALAZIONE]

–          relative alla tutela del diritto di autore o alla protezione dei dati personali;

–          offensive della reputazione della persona coinvolta o denunciata.

 

 ! ATTENZIONE !

IN TALI CASI LA RESPONSABILITÀ PENALE CIVILE ED AMMINISTRATIVA DEL SEGNALANTE È ESCLUSA SOLO SE RICORRONO CONTESTUALMENTE LE SEGUENTI DUE CONDIZIONI:

1)      al momento della rivelazione o diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per svelare la violazione. La persona, quindi, deve ragionevolmente ritenere, e non in base a semplici illazioni, che quelle informazioni debbano svelarsi perché indispensabili per far emergere la violazione, ad esclusione di quelle superflue, e non per ulteriori e diverse ragioni (ad esempio, gossip, fini vendicativi, opportunistici o scandalistici) – L’ACCESSO ALLE INFORMAZIONI DEVE AVVENIRE IN MODO LECITO

[art. 20 co 3 D.Lgs. 24/2023 “salvo che il fatto costituisca reato . . .]

2)      la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 24/2023 per beneficiare delle tutele (fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero tra le violazioni segnalabili ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023; segnalazioni, interne ed esterne, divulgazioni pubbliche effettuate nel rispetto delle modalità e delle condizioni dettate nel Capo II del D.Lgs. 24/2023 e, quindi, secondo i canali di segnalazione, le forme di segnalazione ed i presupposti di segnalazione ivi fissati e qui richiamati.

NON È IN OGNI CASO ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ PENALE CIVILE ED AMMINISTRATIVA DEL SEGNALANTE PER I COMPORTAMENTI, GLI ATTI O LE OMISSIONI NON COLLEGATI E/O NON STRETTAMENTE NECESSARI A RILEVARE LA VIOLAZIONE LA SEGNALAZIONE, LA DENUNCIA ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA O CONTABILE O LA DIVULGAZIONE PUBBLICA.

Occorre una stretta connessione tra la segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica con quanto compiuto o omesso che dovrà essere sempre proporzionale alla segnalazione.

 

 

CONDIZIONI E REQUISITI PER USUFRUIRE DELLA TUTELA DALLE RITORSIONI

 

1)       che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano veritiere che alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia. Occorre che le segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, vengano effettuate in base ad una convinzione ragionevole.

2)       La segnalazione o la divulgazione pubblica inoltre devono essere effettuate secondo i canali di segnalazione, le forme di segnalazione ed i presupposti di segnalazione fissati nel Capo II del D.Lgs. 24/2023 e qui richiamati-

3)       Deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante o denunciate, affinché questi siano considerati una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione.

In mancanza del rispetto di tali condizioni generali, la tutela non potrà essere garantita neanche ai soggetti diversi da quello che segnala, denuncia e effettua la divulgazione pubblica qualora, in ragione del ruolo assunto nell’ambito del processo di segnalazione/denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, subiscano indirettamente ritorsioni.

 

 

CONDIZIONI IN CUI LA TUTELA VIENE MENO

Fatte salve le specifiche limitazioni di responsabilità previste dal legislatore, la protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione – in analogia alla precedente disposizione di cui all’art. 54bis del d.lgs. n. 165/2001 – in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati connessi alla denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa (cc.dd. malicious reports).

Nei casi di accertamento delle citate responsabilità, al soggetto segnalante e denunciante va inoltre applicata una sanzione disciplinare.

 

Per tutte le altre informazioni si veda pagina DISPOSIZIONI GENERALI

Pubblicato: 11 Marzo 2022  —  Aggiornato: 23 Luglio 2024
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